Invia una segnalazione con la massima riservatezza
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WHISTLEBLOWING POLICY

  1. FONTE NORMATIVA

Il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle normative nazionali, ha raccolto in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica ed uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del c.d. Whistleblower, il quale viene ad essere in questo modo maggiormente incentivato all’effettuazione delle segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

  1. CHI E’ IL WHISTLEBLOWER?

Dal combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 2 del D. Lgs. 24/23 si ricava che il “Whistleblowerè la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

  1. CHI PUO’ SEGNALARE?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto pubblico che privato in qualità di:

  • Lavoratori subordinati;
  • Lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o soggetti privati che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • I liberi professionisti e consulenti;
  • Volontari, tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
  • Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

 

  1. COSA SI PUO’ SEGNALARE?

Oggetto della segnalazione sono tutti i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’Ente privato e che consistono in:

Violazioni di disposizioni normative nazionali

  • illeciti amministrativi e contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs.231/01 o violazioni dei Modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

 

Violazioni di disposizioni normative dell’Unione Europea

  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi a determinati settori elencati all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), punto 3;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’UE.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

  • le informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni sopra riportate;
  • le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
  • i fondati sospetti.

Il D. Lgs. 24/23 non si applica alle “contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente a rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti rapporti di lavoro- con le figure gerarchicamente sovraordinate”.

  1. MODALITA’ PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Per l’effettuazione delle segnalazioni, Toscana Aeroporti ha implementato un canale di segnalazione interna attraverso la piattaforma “Segnalazioni.net” che garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione eventualmente allegata.

La piattaforma utilizzata è pienamente conforme alle esigenze normative espresse nel D. Lgs.  24/23 ed il fornitore del servizio ha ottenuto la certificazione della soluzione da ACN (Autorità nazionale per la cybersicurezza).

La segnalazione potrà essere effettuata, anche in anonimato, sia in forma scritta che in forma orale selezionando l’apposita modalità e seguendo le indicazioni fornite.

Il canale di segnalazione interno è da considerarsi il canale preferenziale e dovrà essere utilizzato prioritariamente dal segnalante.

Il legislatore ha riconosciuto la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso l’uso di ulteriori strumenti (quali l’accesso al canale esterno gestito da ANAC, le divulgazioni pubbliche e la denuncia all’autorità giudiziaria e contabile) soltanto al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal D. Lgs. 24/23 (artt. 6 e 15).

 

  1. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La gestione del canale di segnalazione interno è affidato ai membri dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 di Toscana Aeroporti S.p.A. che:

  • rilasciano al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
  • mantengono le interlocuzioni con la persona del segnalante e possono richiedere alla stessa integrazioni, ove necessario;
  • danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • forniscono riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione

 

  1. TUTELE PER IL SEGNALANTE

Le misure di protezione si applicano non solo al segnalante ma anche a tutti coloro che sono collegati in senso ampio all’organizzazione e/o alla persona del segnalante:

  • facilitatori;
  • colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
  • Persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da un legame affettivo stabile o di parentela entro 4° grado.
  • enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

 

  1. Tutela della riservatezza

L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione. Tale divieto riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

  1. Protezione dalle ritorsioni

E’ vietata ogni forma di ritorsione ossia «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto» (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, discriminazione o trattamento sfavorevole, adozione di sanzioni disciplinari etc…).

La gestione delle comunicazioni delle ritorsioni spetta ad A.N.A.C.